SEZIONE I: FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.1Modalità di formulazione delle domande di ammissione all’AIAMC in qualità di Socio Aderente
Chi desidera iscriversi all’Associazione dovrà inviare una domanda indirizzata al Presidente che conterà il modulo di iscrizione (da richiedere alla Segreteria o scaricare dal sito www.aiamc.it). Dovrà inoltre allegare una fotocopia del diploma o certificato di laurea e dell’iscrizione all’Ordine Professionale (con eventuale abilitazione all’esercizio della psicoterapia). L’ammissione all’Associazione viene approvata dal C.D. e quindi ratificata dall’Assemblea soci.
ART.2 Modalità di passaggio alla qualità di Socio Straordinario
Il socio, già Aderente da almeno due anni, avendo completato la formazione superando l’esame finale del primo biennio, passa alla qualifica di Socio Straordinario, tramite comunicazione da parte della Scuola di appartenenza del superamento dell’esame alla Segreteria AIAMC. Tale passaggio sarà prima approvato dal C.D. e quindi ratificato dall’Assemblea soci
ART.3 Modalità di passaggio alla qualità di Socio Ordinario e di nomina dei Soci Onorari
Possono essere accolti come Soci Ordinari, previa presentazione della domanda indirizzata al Presidente: a) ) i Soci Straordinari da almeno due anni che hanno completato la formazione quadriennale con il superamento del periodo di supervisione e dell’esame finale del corso. Il passaggio a Socio Ordinario avviene tramite comunicazione del superamento dell’esame alla Segreteria AIAMC da parte della Scuola di provenienza;
b) i professionisti che presentino un curriculum scientifico e professionale rilevante rispetto agli scopi dell’Associazione come esposti nell’art. 2 dello Statuto, su domanda scritta e presentazione di un Socio Ordinario;
c) Soci Onorari: vengono proposti da un Socio Ordinario I soci ordinari, in regola con la quota associativa, possono chiedere con specifica domanda di essere inseriti, come previsto dall’ art. 2 comma 3 dello Statuto, nell’apposito repertorio degli Scienziati Italiani del Comportamento (nei settori della psicoterapia; dell’insegnamento, dell’educazione e disabilità; della prevenzione , del benessere psicologico e della psicologia positiva; della formazione, dell’organizzazione e della prevenzione nel mondo del lavoro; della metodologia e della ricerca) previa valutazione del curriculum da parte del Comitato Direttivo. Nel caso di psicoterapeuti esperti nel metodo ABA tale particolare abilità può essere inserita, su richiesta dello specifico psicoterapeuta e previa valutazione da parte della Commissione Didattica, accanto al proprio nominativo nell’elenco degli psicoterapeuti inseriti nel repertorio degli Scienziati Italiani del Comportamento.
Tutte le categorie di soci vengono deliberate dalla assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo.
Riaccreditamento soci ordinari
Ogni 5 anni i soci ordinari per essere riaccreditati devono:
- Documentare per autocertificazione un continuo aggiornamento professionale rappresentato da pubblicazioni scientifiche e/o da altri tipi di aggiornamento professionale (crediti ECM etc.)
- Documentare con autocertificazione di aver svolto nei 5 anni precedenti attività di psicoterapia e/o supervisione
- inviare un curriculum aggiornato
ART. 4 Modalità di iscrizione nel Registro
L’ammissione alle varie categorie di socio, nonché l’inserimento nelle varie aree previste dall’art. 2, comma 3, dello Statuto, verrà formalizzata dalla Segreteria con l’iscrizione negli appositi Registri e l’assegnazione di un numero progressivo. La Segreteria cura anche la tenuta di un Registro dei Soci Decaduti, in cui vengono iscritti i soci che per vari motivi escono o decadono dall’Associazione.
ART. 5 Quote sociali
L’ammontare della quota sociale annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. L’esazione verrà effettuata annualmente a cura della Segreteria (secondo modalità stabilite dal C.D.).
ART. 6 Soci morosi
Ai soci che non provvedono al pagamento delle quote associative verrà inviato un sollecito dalla Segreteria. Nulla ricevendo in risposta entro giorni 15 dall’invio della comunicazione, anche per posta elettronica, il socio verrà ritenuto sospeso d’ufficio ed il suo nominativo trascritto nell’apposito Registro dei Soci Sospesi. I soci sospesi decadono immediatamente dai benefici derivanti dalla iscrizione alla Associazione (decadono, quindi, anche dall’elenco dei docenti e supervisori). I soci morosi da due anni vengono considerati d’ufficio dimissionari, in via definitiva, anche dall’elenco dei docenti e dei supervisori e da qualsiasi carica sociale. I soci sospesi possono riacquisire tutti i diritti bloccati dalla sospensione al pagamento di tutte le quote arretrate. I soci dimissionari che intendano iscriversi nuovamente alla Associazione devono fare domanda di iscrizione ex novo, che deve essere approvata dal Direttivo, e devono pagare le quote relative agli anni non pagati. Inoltre, se docenti e supervisori, devono ripresentare domanda per diventare docenti e supervisori secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento AIAMC.”
ART 7 Modalità di funzionamento della Commissione Elettorale
Il C.D. nomina, almeno 1 mese prima della data delle elezioni, una Commissione Elettorale formata da soci ordinari e straordinari (in numero totale di 3), il cui Presidente deve essere un socio ordinario. La Commissione sceglie il Presidente e stabilisce le modalità operative per la votazione, che può essere per posta e diretta e/o per via elettronica. All’interno della Commissione viene eletto un Segretario che riceve dalla Segreteria AIAMC i programmi dei candidati. È cura della Commissione, tramite la Segreteria AIAMC, anche inviare ai soci i programmi e le schede elettorali con le indicazioni per il voto.
ART. 8 Modalità di votazione per delega
Nel caso di elezioni alle cariche sociali non è possibile alcun voto per delega. Nel caso di assemblea normale ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio, della cui delega scritta deve essere latore.
ART. 9 Modalità di votazione per posta
Per la votazione per corrispondenza viene inviata al domicilio di ciascun socio ordinario una busta con prestampato l’indirizzo del notaio garante scelto dalla Commissione Elettorale e lo spazio per 3 l’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo dell’elettore quale mittente, una busta bianca e la scheda contenente lo spazio per apporre i nomi dei votati per le cariche sociali (cinque nomi per il C.D. e un nome per il presidente eletto). Per espletare le operazioni di voto la scheda, con le preferenze dell’elettore, dovrà essere inserita nella busta bianca e quest’ultima a sua volta andrà posta in quella indirizzata al notaio. Le buste per le votazioni per posta devono pervenire al notaio entro il giorno stabilito dalla Commissione Elettorale. Le buste pervenute al notaio garante, che ne garantisce l’integrità, sono trasmesse in plico sigillato e firmato dal notaio alla Commissione Elettorale, insieme al numero delle buste pervenute e all’elenco dei soci che hanno votato per posta. Il giorno delle elezioni dirette le buste della votazione per posta sono tolte dal plico sigillato, da esse verranno estratte le schede e queste saranno immesse nell’urna, dove verranno raccolte le schede della votazione diretta. Inserendo nell’urna le schede votate per posta la Commissione Elettorale procederà a spuntare il nome del socio votante, al fine di prevenire la doppia votazione, per posta e diretta. L’operazione di spunta dei nomi viene fatta dal notaio. Nel caso di votazione elettronica fanno fede le norme definite di volta in volta dal Direttivo e dalla Commissione elettorale. In entrambi i casi le votazioni devono essere certificate da un notaio.
Articolo 10: Consultazione dei soci
Su decisione del CD o del Presidente si può procedere a consultazioni di tutti i Soci ordinari ed onorari mediante posta o strumenti elettronici, relativamente a questioni rilevanti per la vita associativa
Articolo 11: Modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
Valutano separatamente il Bilancio Consuntivo che è stato loro inviato in anticipo e in tempo utile dal Segretario-Tesoriere. Conseguentemente alla loro analisi, inviano al Segretario-Tesoriere per iscritto il loro parere e solo in caso di approvazione da parte dei Revisori il Bilancio Consuntivo può essere portato dal Segretario-Tesoriere al C.D. per l’approvazione. Il bilancio può essere modificato per volontà del CD e successivamente dall’assemblea che lo approva. Il Collegio dei Revisori può dotarsi di apposito regolamento.
Articolo 12: Funzioni e attribuzioni del Collegio dei Probiviri e provvedimenti disciplinari
Il Collegio ha funzioni giudicanti rispetto ad eventuali sanzioni disciplinari, compresa l’espulsione dall’Associazione, di soci che siano sospettati di comportamento antiprofessionale o comunque lesivo rispetto agli scopi e alla dignità dell’Associazione. Qualunque socio può segnalare ai probiviri le inadempienze che ritiene meritevoli d’intervento. Il collegio dei Probi Viri provvederà a proporre al direttivo i provvedimenti disciplinari che riterrà necessari. In caso di sospensioni da parte degli ordini professionali di appartenenza di soci AIAMC, si provvederà in via generale ad applicare eguale sospensione per una durata temporale corrispondente a quella definita dall’Ordine sia dall’Associazione che dall’ Annuario on line del sito Aiamc, ritenendo inevitabile tener conto delle sanzioni applicate dagli ordini professionali. Ciò varrà solo in caso di sospensione definitiva da parte degli Ordini professionali (quindi già applicata). Il Collegio dei Probiviri può dotarsi di apposito regolamento.
Articolo 13: Modalità di riconoscimento da parte dell’Associazione di Centri privati o pubblici
Il C.D., può riconoscere centri privati o pubblici svolgenti attività clinica o di ricerca previste dallo Statuto dell’Associazione che ne facciano specifica richiesta con domanda indirizzata al Presidente della Associazione nella quale è obbligatorio specificare che ci si impegna a rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’AIAMC ed, in particolare, l’art. 2 dello Statuto. Tali centri vengono 4 riconosciuti in base alle garanzie scientifiche e professionali e alle dotazioni logistiche e di sussidi vari che possono garantire. Sono escluse da tale riconoscimento le scuole di formazione in psicoterapia alle quali si applica l’ Art. 14 del presente Regolamento.
Articolo 14: Regolamentazione dei rapporti fra l’Associazione e le Scuole di Formazione in Terapia Cognitivo-Comportamentale riconosciute dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica).
L’AIAMC può riconoscere Scuole di Formazione in Terapia Cognitivo- Comportamentale riconosciute dal Ministero. L’AIAMC tramite i suoi organi istituzionali, in particolare la Commissione Didattica e di Supervisione, che riferiscono al C.D., vigila affinché i centri riconosciuti mantengano adeguati standard di scientificità e serietà dei programmi come previsto dalla normativa dell’ AIAMC (in particolare dall’art. 2 dello Statuto) che a sua volta si basa sulle normative internazionali dell’ EABCT a cui l’AIAMC aderisce. Per questo la Commissione Didattica e la Commissione Supervisione effettueranno dei controlli sui programmi e sulla professionalità dei docenti e supervisori delle scuole riconosciute. Le Scuole che mirano ad ottenere il riconoscimento AIAMC devono indirizzare la domanda al Presidente della Associazione che la trasmette alla Commissione Didattica la quale ne propone o no la approvazione inviando la pratica al CD che decide in merito in via definitiva. Nella domanda scritta di adesione all’AIAMC le scuole richiedenti devono impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il regolamento della Associazione con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto. Il C.D. può ritirare il riconoscimento alla scuola, in caso di inosservanza ripetuta, evidenziata da opportune e mirate procedure di verifica attivate all’occorrenza dal C.D. stesso anche tramite le Commissioni Didattica e Supervisione, soprattutto nel caso di mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento AIAMC.
Articolo 15: Decadenza dagli Organi Associativi
Il socio che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive dall’organo di cui fa parte è dichiarato decaduto su parere del Consiglio Direttivo e il suo posto è preso dal socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti nelle ultime elezioni; negli organi non elettivi, viene nominato dall’organo competente un socio che lo sostituisce.
Articolo 16: Regolamentazione delle Commissioni di Lavoro e dei Comitati
Il Consiglio Direttivo può nominare delle Commissioni di Lavoroe dei Comitati che si occupino di elaborare proposte e iniziative rispetto a temi specifici. Di tali Commissioni e Comitati il Consiglio Direttivo nomina i membri e il Coordinatore fra i soci particolarmente esperti e interessati al settore di cui si occuperà la Commissione o il Comitato La Commissione di Lavoro e il Comitato, una volta nominata, si riunirà secondo tempi e modalità stabilite da essa stessa, terrà un verbale delle sue riunioni ed elaborerà proposte, iniziative, programmi, che verranno presentati al Consiglio Direttivo per la discussione, l’eventuale approvazione e conseguente realizzazione.
Articolo 17: Presentazione delle candidature per la Presidenza ed il Consiglio Direttivo
I soci interessati a presentarsi come candidati per la Presidenza o il Consiglio Direttivo di AIAMC devono inviare entro 40 giorni dalla data delle elezioni una comunicazione attestante la propria disponibilità alla carica e allegare in modo conciso e chiaro il proprio programma elettorale. Possono candidarsi tutti i soci AIAMC che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare esprimendo nel programma elettorale gli obiettivi rivolti alla promozione e sviluppo dell’associazione. Non possono candidarsi coloro che si trovino in una posizione di conflitto di interessi nei riguardi di AIAMC.
Devono intendersi in conflitto di interessi con AIAMC coloro che:
- Siano attualmente o siano stati negli ultimi tre anni membri di organi sia direttivi che scientifici di associazioni, società, enti, imprese sociali o altre forme giuridiche operanti in Italia, che siano concorrenti rappresentando l’analisi e modificazione del comportamento, la psicoterapia cognitivo comportamentale, la clinical behavior analysis, applied behavior analysis (ABA), o siano in altro modo antagoniste o comunque non complementari, alleate, partner di AIAMC.
- Rappresentino, direttamente o attraverso altri organi concorrenti, l’analisi e modificazione del comportamento, la psicoterapia cognitivo comportamentale, la clinical behavior analysis o l’applied behavior analysis (ABA) presso istituzioni dello Stato o altri enti.
- Esprimano comportamenti denigratori o di danneggiamento nei confronti di AIAMC.
- Abbiano ruoli dirigenziali (direttori, consiglieri, proprietari, membri del comitato scientifico o abbiano un ruolo direttivo e organizzativo) in scuole di psicoterapia affiliate ad associazioni concorrenti e non AIAMC.
L’elenco dei candidati verrà reso disponibile da parte della Segreteria a tutti i soci abilitati al voto 30 giorni prima della data fissata per la votazione. La Commissione elettorale valuterà, tra i propri compiti, l’ottemperanza dei requisiti da parte dei candidati per poter essere confermati candidabili. Qualsiasi socio AIAMC può segnalare alla Commissione elettorale l’eventuale mancato rispetto dei requisiti da parte di un candidato.
Articolo 18: Accettazione dell’elezione alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo
Nel caso che venga eletto alla Presidenza o al Consiglio Direttivo un socio che non aveva precedentemente presentato la propria candidatura in proposito, la sua nomina viene ufficializzata solo dopo il ricevimento da parte della Segreteria di una lettera di accettazione entro 30 giorni dalla data dell’elezione. In caso di non accettazione, il posto in questione viene preso dal socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti nelle elezioni.
II SEZIONE: ATTIVITÀ DIDATTICA
Articolo 19: Modalità di selezione e di nomina dei membri del Collegio dei Docenti
I Docenti devono avere questi requisiti:
a) documentata attività di docenza presso corsi universitari o comunque di livello equivalente (ad esempio una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR) per almeno quattro anni;
b) nel caso dei docenti di area clinica, un’esperienza ampia e continuativa di effettivo trattamento di casi clinici per almeno quattro anni;
c) continuità dell’aggiornamento scientifico e professionale;
d) documentata attività scientifica negli ambiti rilevanti rispetto all’area o alle aree d’insegnamento per cui vengono proposti;
e) anzianità di partecipazione all’Associazione di almeno quattro anni a partire dalla nomina a socio ordinario AIAMC;
f) iscrizione all’Ordine dei Medici o degli Psicologi. 6 Il candidato alla nomina a Docente deve inviare la propria domanda al Presidente dell’AIAMC ed al Coordinatore della Commissione Didattica e essere presentato per iscritto da almeno un altro Docente; tale presentazione deve essere corredata dal curriculum e da ogni altra documentazione atta a facilitare il giudizio da parte della Commissione Didattica, cui la presentazione ed il curriculum devono essere inviati.
Le domande vanno inviate alla Segreteria in forma elettronica; per il materiale non informatizzabile è previsto l’invio cartaceo. I candidati, se approvati dalla Commissione Didattica, vengono definitivamente approvati su proposta di questa dal Direttivo. I candidati nella domanda scritta per diventare docenti devono impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Associazione con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto. I candidati, su richiesta della Commissione Didattica, potranno essere invitati esporre una breve lezione dinanzi alla Commissione stessa. In casi documentati ed eccezionali la Commissione didattica ed il CD possono derogare almeno in parte dalle norme di cui al presente articolo per quel che riguarda i requisiti dei candidati alla nomina di docenti
Articolo 20: Modalità di conferma dei Docenti
Ogni 10 anni i Docenti, che desiderano essere confermati come tali, comunicano alla Commissione Didattica tramite la Segreteria AIAMC gli aggiornamenti del loro curriculum didatticoprofessionale e della loro produzione scientifica tramite autocertificazione. I candidati nella domanda scritta per essere confermati quali docenti devono impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Associazione con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto. La Commissione didattica propone la conferma al Direttivo che provvede alla eventuale approvazione.
Articolo 21: Modalità di selezione e di nomina dei membri del Collegio dei Supervisori
I Supervisori devono avere questi requisiti:
- a) spiccata sensibilità deontologica e capacità di trasmetterla all’allievo;
- b) un’esperienza ampia e continuativa, almeno decennale, di effettivo trattamento di casi;
- c) continuità dell’aggiornamento scientifico e professionale;
- d) documentata attività scientifica in ambito clinico;
- e) anzianità di partecipazione all’Associazione, orientativamente di almeno 10 anni;
- f) abilitazione all’esercizio della psicoterapia.
- g) i candidati nella domanda scritta per diventare supervisori devono impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Associazione con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto.
- h) non devono svolgere attività di supervisione e/o non devono essere proprietari o prestanome di scuole di formazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR non aderenti al circuito dell’AIAMC
Il candidato alla nomina a Supervisore deve inviare una domanda al Presidente dell’ AIAMC ed essere presentato per iscritto da almeno un altro Supervisore; tale presentazione deve essere corredata dal curriculum e da ogni altro materiale atto a facilitare il giudizio da parte della Commissione per la Supervisione, cui la presentazione e il curriculum devono essere inviati. I candidati, se approvati dalla Commissione per la Supervisione, vengono definitivamente approvati su proposta di questa dal Direttivo
Articolo 22: Modalità di conferma dei Supervisori
Ogni 10 anni i Supervisori, che desiderano essere confermati come tali, comunicano alla Commissione dei Supervisori tramite la Segreteria AIAMC gli aggiornamenti al loro curriculum professionale e della loro eventuale produzione scientifica tramite autocertificazione. I candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, a norma delle leggi penali e civili vigenti, di non svolgere attività di supervisione e/o di non essere proprietari o prestanome di scuole di formazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR non aderenti al circuito dell’AIAMC. In caso di dichiarazione mendace verranno immediatamente cancellati dall’ elenco dei supervisori con decorrenza immediata, salvo più severi provvedimenti. I candidati nella domanda scritta per essere confermati quali supervisori devono impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Associazione con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto. La Commissione supervisori propone la conferma al CD che provvede alla eventuale approvazione.
Articolo 23: Articolazione della supervisione
La Supervisione viene distribuita tra il secondo ed il quarto anno di corso e viene condotta mediante le seguenti modalità: a) Supervisione individuale: può iniziare già nel corso del secondo semestre del II o durante il III anno, a discrezione dell’interessato, e consistere in almeno 20 ore in un lavoro individuale, mirato a rilevare e affrontare aspetti di gestione professionale legati a fattori di natura personale. Essa consiste in un lavoro individuale , mirato a rilevare e affrontare aspetti di gestione professionale connessi a fattori di natura personale. b) Supervisione di piccolo gruppo: viene effettuata in gruppi di al massimo 4/5 corsisti e costituisce il nucleo centrale della supervisione. Essa viene condotta nel III e IV anno per un totale di 120 ore nei due anni. c) Supervisione in aula: essa viene condotta in classe in aggiunta alle consuete attività didattiche delle Scuole e a carico di queste. Si effettua per 30 ore il III° anno e per 30 ore il IV° anno e viene condotta da supervisori Aiamc specializzati in vari disturbi o patologie, in modo che i corsisti possano essere seguiti in tali occasioni da professionisti particolarmente esperti nella gestione di specifiche problematiche. Il totale di ore di supervisione non può essere inferiore a 200 ore nel quadriennio.
Articolo 24: Contenuti della supervisione
La supervisione nel suo complesso si informa ai seguenti criteri:
- a) La Supervisione clinica può essere definita come un aiuto da parte di un collega a ciò qualificato a un collega interessato ad acquisire le capacità appropriate per la pratica della terapia comportamentale e cognitiva. Dal punto di vista dell’allievo si configura, dunque, come un sostegno al proprio processo di apprendimento e crescita professionale, ed, eventualmente, personale, e non come fatto fiscale.
- b) Finalità primaria della supervisione clinica è offrire informazione, aiuto e sostegno a un allievo in formazione, affinché possa condurre una psicoterapia comportamentale e cognitiva valida ed efficace con i pazienti che ha in carico al momento attuale, affinché gradatamente acquisisca, con il progredire delle conoscenze e delle esperienze, la capacità di impostare e condurre autonomamente un trattamento comportamentale e cognitivo appropriato, con una gamma eterogenea di casi e con problematiche di varia complessità.
- c) Aspetto centrale della supervisione è il processo di costruzione e continua verifica delle strategie di trattamento in relazione alle variabili cliniche del caso e alla variabili di contesto che condizionano l’intervento. Converrà dunque che la maggior parte del tempo sia dedicata a sviluppare le abilità discriminative e 8 le capacità di analisi funzionale nei confronti di una gamma ampiamente differenziata di casi seguiti dall’allievo. La supervisione va dunque concepita come un momento sintetico dell’utilizzo delle varie tecniche di assessment e di trattamento e non di una acquisizione di tecniche specifiche o competenze settoriali essendo questa una competenza teorica già affrontata durante il percorso formativo. Tali acquisizioni possono meglio avere luogo in seminari, corsi o momenti di didattica teoricopratica, che devono sia precedere sia affiancare il periodo di supervisione.
- d) Parte della supervisione deve avere carattere personale e garantire l’approfondimento delle problematiche relazionali nella conduzione del caso, nonché l’esame e l’approfondimento delle caratteristiche dell’allievo che vengono a interagire, e talora a interferire, con il trattamento a diversi livelli: sul piano della struttura cognitiva e delle aspettative, sul piano dell’attivazione emotiva e del coinvolgimento personale nella relazione terapeutica.
- e) Nel caso che nel corso di tale lavoro personale, il supervisore individui problematiche di natura psicopatologica, dovrà portarle all’attenzione dell’allievo e indicare un collega psicoterapeuta che possa farsi carico della risoluzione di tali problematiche, eventualmente sospendendo anche la supervisione nel caso che tali problematiche siano incompatibili con la conduzione di psicoterapie da parte dell’allievo.
- f) Parte della supervisione deve avere altresì come oggetto lo specifico modo di utilizzo di tecniche e procedure nel contesto del caso e d’una strategia terapeutica globale. In relazione a ciò parte della supervisione potrà essere dedicata all’esame analitico di materiale obiettivo relativo ai casi in trattamento da parte dell’allievo. Massimo interesse rivestono le registrazioni o le videoregistrazioni dei primi colloqui, delle sedute dedicate al contratto terapeutico, delle sedute di dimissione e di follow up. Opportuno è anche l’esame della documentazione relativa a diverse operazioni implicate nell’assessment e nel trattamento, come questionari, registrazioni di dati psicofisiologici e schede di osservazione eventualmente utilizzate, diari e schede di self-monitoring del paziente, prescrizioni comportamentali e assegnazioni di homework, gerarchie di desensibilizzazione, contratti comportamentali, eccetera. Tale materiale, citato a puro titolo di esempio, potrà essere esaminato e discusso nei dettagli e, in alcuni casi, potrà essere opportuno effettuare l’osservazione diretta dell’allievo al lavoro.
- g) Nulla vieta (anzi può essere cosa auspicabile) che allievo e supervisore formulino un progetto formativo che consideri e approfondisca temi quali per esempio: il biofeedback, le terapie sessuali, il recupero dei pazienti psichiatrici cronici, la Mindfulness eccetera. A questo fine può essere utile che l’allievo, per tale parte della sua attività formativa, sia seguito da colleghi concordati con il supervisore, che abbiano particolare competenze nell’area d’interesse, che siano però supervisori o docenti dell’A.I.A.M.C. Le ore fatte con tale esperto possono essere considerate di supervisione, ma non possono superare le 20 ore totali. Il supervisore continuerà ovviamente a garantire l’approfondimento degli aspetti di fondo e la continuità del lavoro formativo, che non può essere in alcun modo delegato o cogestito. h) durante la supervisione il candidato dovrà seguire almeno otto casi clinici così come definito dalle norme EABCT cui l’AIAMC aderisce.
Articolo 25: Incompatibilità
La Supervisione deve essere considerata incompatibile con vincoli familiari o affettivi e con rapporti di lavoro o subordinazione tra supervisore e allievo. Sempre per favorire o meglio qualificare la relazione formativa tra supervisore e allievo, pare auspicabile che la supervisione sia quanto più spesso possibile esterna alle sedi di lavoro dell’allievo.
Articolo 26: Inizio della supervisione
L’allievo a partire dal II anno, nel momento in cui vuole iniziare la supervisione, prende direttamente contatto con un supervisore ufficiale dell’A.I.A.M.C., di sua libera scelta. Riscontrata la disponibilità del supervisore e concordata la data d’inizio della supervisione, ne trasmette formale 9 comunicazione alla Scuola di riferimento e alla Commissione per la Supervisione e alla Segreteria dell’A.I.A.M.C. Si verifica quindi l’insussistenza di eventuali posizioni irregolari e si registra l’inizio della Supervisione dandone comunicazione formale agli interessati. Il supervisore è tenuto a informare il Centro di riferimento e la Segreteria dell’A.I.A.M.C. dell’inizio di ogni supervisione, di interruzioni che si protraggono per periodi superiori alle pause eventualmente concordate, delle rinunce ed eventuali sospensioni definitive.
Articolo 27: Interruzione della supervisione
L’allievo può interrompere la supervisione in corso , informando la Commissione per la Supervisione e in accordo con il proprio supervisore, esponendo appropriate motivazioni, e può di conseguenza procedere a nuovi accordi con altro supervisore per continuare una Supervisione. Nel caso decida di cambiare il supervisore una seconda volta, occorre darne motivazione alla Commissione per la Supervisione e riceverne l’autorizzazione. Può sussistere l’eventualità in cui sia palese l’inidoneità dell’allievo e improduttiva la prosecuzione dell’attività di Supervisione; il supervisore in tal caso interrompe la Supervisione e ne dà formale e motivata comunicazione alla Commissione e alla Segreteria dell’A.I.A.M.C. L’allievo ha facoltà di ricorrere e chiedere di intraprendere una seconda Supervisione. La Commissione ha facoltà di accogliere la richiesta e designare d’ufficio la persona del Supervisore. Ove questa seconda Supervisione fosse interrotta ancora per palese inidoneità, questa sospensione va considerata definitiva e inappellabile. Il supervisore cura la gradualità delle responsabilità psicoterapeutiche che l’allievo viene assumendo e ha il dovere di scoraggiare l’assunzione in carico da parte dell’allievo di casi non rapportati alle sue effettive capacità, giacché possono costituire danno per i pazienti e negative esperienze per l’allievo. Nel deprecato caso in cui l’allievo persista in detta condotta, il supervisore è esentato dal proprio dovere di aiuto e di sostegno e libero di sospendere unilateralmente la Supervisione.
Articolo 28: Verifica in itinere
Durante il corso della supervisione è prevista una “verifica in itinere”; questa costituisce una valutazione delle caratteristiche personali e tecniche del supervisionato e non un momento fiscale, di passaggio da un livello di formazione a uno successivo. L’obiettivo è quello di fornire al supervisore personale indicazioni sullo stile interattivo e sulle capacità terapeutiche del candidato, formulate da un collega estraneo alla relazione supervisore-supervisionato. La supervisione in itinere deve seguire i programmi didattici delle scuole AIAMC. La verifica in itinere si colloca tra i 9 e 12 mesi prima di sostenere l’esame al fine di permettere il perfezionamento di eventuali aspetti di carenza rilevati dal supervisore in itinere. Si possono ammettere eccezioni solo se documentate e sottoposte per parere alla Commissione Supervisori che si esprimerà in merito. Nel momento in cui si comunica alla Segreteria e alla Commissione di Supervisione l’inizio di una supervisione, la Commissione stessa, su parere del suo Presidente, assegna un supervisore in itinere al supervisionato. La verifica in itinere si svolgerà nel corso di un incontro, della durata di almeno un’ora e mezza. Nel caso che il Supervisore in itinere consideri l’opportunità che l’allievo perfezioni e completi alcuni aspetti della sua formazione, può, sentito il parere del supervisore, richiedere un secondo incontro di verifica a distanza di alcuni mesi (ad un costo non superiore a quello di una normale psicoterapia).
Nel corso degli incontri il supervisore in itinere valuterà:
- Le caratteristiche personali del candidato, soprattutto la sua competenza relazionale, l’adesione a un elevato standard etico-professionale, l’immagine di sé ed eventuali aspetti personali che possono influenzare negativamente l’attività clinica. 10
- Le competenze professionali specifiche in rapporto a diversi modelli teorici cognitivi e comportamentali; la capacità di concettualizzare casi clinici attraverso uno o più modelli; la capacità di operare diagnosi cliniche e funzionali; l’utilizzo e la corretta contestualizzazione delle varie tecniche e strategie d’intervento; la capacità di verifica sull’intervento stesso; nonché la capacità di sostenere corretti rapporti professionali nei diversi interventi interdisciplinari.
- Il tipo d’interessi professionali specifici;
- che il supervisionato aderisca all’approccio evidence based come definito dall’art. 2 dello Statuto. Il supervisore in itinere valuterà, inoltre, l’atteggiamento generale del candidato nei confronti dell’approccio comportamentale-cognitivo e la sua tendenza a mantenere elevata la propria professionalità attraverso letture, partecipazioni a Convegni, Congressi, eccetera.
Entro 30 giorni successivi all’ultimo incontro, il supervisore in itinere invierà una relazione sulle proprie osservazioni e considerazioni al supervisore personale e comunicherà l’avvenuta supervisione al la Segreteria AIAMC.
Articolo 29: Articolazione dell’esame del II anno
Al termine del secondo anno di corso, ogni centro riconosciuto organizza un esame con una commissione composta da un membro Docente interno alla scuola e da un Docente esterno ad essa. Tale esame comporterà una parte orale e una parte scritta, secondo modalità decise da ogni singola Scuola. I risultati di tale esame vengono comunicati alla Segreteria AIAMC, al fine di permetterle di espletare i dovuti controlli relativi al passaggio a Socio Straordinario.
Articolo 30: Articolazione dell’esame di fine corso
Al termine dei quattro anni di corso e della supervisione, ogni candidato potrà sostenere l’esame di specializzazione. Tale esame verrà condotto in due o più sessioni annuali, le cui date sono proposte dalle Scuole e approvate dal Consiglio Direttivo. In queste sessioni i candidati saranno esaminati da una o più commissioni esaminatrici che vengono proposte da ogni Scuola e approvate dalla Commissione Didattica, cui verranno comunicate sia le date degli esami sia la composizione della/e Commissione/i. Tali Commissioni saranno composte da 5 membri, così definiti:
- un presidente (Supervisore non appartenente alla Direzione Didattica del Centro di riferimento del candidato);
- un Docente; • – due Supervisori;
- un Docente o Supervisore che rappresenta la Scuola di riferimento del candidato;
Ove non fosse già presente nella Commissione, ad essa dovrà essere aggiunto il supervisore del candidato stesso; in caso di assenza del supervisore, questo è tenuto ad inviare una relazione scritta. Il candidato, per accedere all’esame, deve fare domanda scritta alla Scuola di riferimento ed inviarne copia per conoscenza alla segreteria AIAMC, corredata dal nullaosta della scuola di appartenenza, che attesta che egli ha condotto nei termini adeguati e prescritti la parte didattica del corso, e dalla fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa d’esame (decisa di volta in volta dal C.D.). Due mesi prima della data stabilita dal CD per una determinata sessione di esami, ogni Scuola invierà al Coordinatore della Commissione Didattica la proposta relativa alla composizione della Commissione esaminatrice (o delle Commissioni esaminatrici, nel caso di elevato numero di candidati); la Commissione Didattica esaminerà tale proposta e l’approverà, comunicandolo alla Scuola per iscritto; in caso di composizione della Commissione esaminatrice non corrispondente ai criteri, la Commissione Didattica concorda con la Scuola una nuova Commissione che sia adeguata a tali criteri. 11 In caso che due o più Scuole, per motivi di numerosità o altro, ritengano utile riunire i propri candidati all’esame finale presentandoli a una sola Commissione di esame in un’unica sede, potranno farlo, facendo comunque pervenire alla Commissione Didattica la proposta relativa ai componenti della/e Commissione/i sempre in accordo ai criteri sopra specificati.
La Commissione esaminatrice di ogni Scuola impiegherà i seguenti criteri per la valutazione e l’assegnazione del voto dell’esame finale del Corso quadriennale:
1) La scuola presenta il candidato con un punteggio in ventesimi (accompagnandolo dalla media dei punteggi agli esami finali ai 4 anni, al fine di evitare eccessive differenze fra tale valutazione complessiva e l’effettivo rendimento agli esami finali).
2) Il supervisore personale del candidato gli assegna un voto espresso anche questo in ventesimi.
3) Il parere del lettore cui è stata assegnata la tesi che esprime un voto da 0 a 5.
4) La Commissione dell’esame finale assegna al candidato un voto da 0 a 7 punti quale valutazione della discussione della prova finale del candidato che consiste nella discussione di almeno un caso tratto dalla propria tesi finale.
5) Il punteggio finale all’esame, espresso in cinquantesimi, è il risultato della somma dei punteggi sopra elencati. La lode può essere data se la Commissione è unanime in proposito; è il supervisore del candidato o il presidente della Commissione a proporre la lode.
Ogni candidato ai fini dell’esame finale dovrà avere trattato nel corso della supervisione almeno otto casi di almeno tre patologie diverse. Inoltre, 45 giorni prima della data dell’ esame ogni candidato dovrà inviare alla Segreteria AIAMC una copia del suo elaborato composto dagli otto casi trattati nel corso della supervisione; di questi otto casi, i sei più significativi dovranno essere esposti con dignità di tesi (riferimenti teorici e bibliografici, esposizione di livello scientifico); i due meno significativi dovranno essere, invece, esposti in forma breve (massimo cinque cartelle a spazio due, presentando solo gli elementi essenziali al fine della comprensione degli stessi). Per particolari esigenze, al massimo uno degli otto casi può essere sostituito da una delle seguenti opzioni:
a. una ricerca scientifica in ambito clinico
b. una rassegna teorica sulla CBT applicata in un contesto clinico. Tale rassegna deve però essere particolarmente aggiornata da un punto di vista bibliografico;
c. una attività terapeutica di gruppo (realizzata e documentata).
Resta fermo il fatto che questa possibilità si riferisce alla tesi finale e non al numero di casi trattati sotto supervisione che non potrà essere in nessun caso inferiore ad otto casi di almeno tre patologie diverse.
La Commissione per la Supervisione nomina un Supervisore che visionerà tali elaborati ed invierà un parere scritto alla Commissione esaminatrice, che conterrà una valutazione espressa in un punteggio da 0 a 5. La commissione esaminatrice comunica alla Scuola i risultati finali degli esami con un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione. La scuola provvede successivamente a trasmettere tale verbale alla segreteria AIAMC. Tale norma relativa alle tesi finali entra in vigore dall’ 1/1/2019 per coloro che lì iniziano il terzo anno La Commissione per la Supervisione nomina un Supervisore che visionerà tali elaborati ed invierà un parere scritto alla Commissione esaminatrice, che conterrà una valutazione espressa in un punteggio da 0 a 5. La commissione esaminatrice comunica alla Scuola i risultati finali degli esami con un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione. La scuola provvede successivamente a trasmettere tale verbale alla segreteria AIAMC.
Articolo 31, Patrocini
I patrocini devono essere richiesti al Presidente dell’ Associazione. Alla richiesta deve essere allegato il programma dell’iniziativa. La Commissione deputata alla concessione dei patrocini è costituita dal Presidente, dal Presidente eletto e dal Segretario-tesoriere.
Il patrocinio può essere concesso solo alle seguenti condizioni:
- L’iniziativa deve avere un elevato spessore scientifico ed essere coerente con lo Statuto dell’AIAMC ed in particolare con l’Art. 2;
- Deve essere organizzata da scuole o centri riconosciuti dall’AIAMC, da Università o da Associazioni scientifiche nazionali o internazionali di elevato prestigio
- In caso di iniziativa a pagamento il socio AIAMC deve ricevere almeno il 15% di sconto. Qualora la quota di iscrizione sia di € 50,00 o inferiore, è riconosciuta all’organizzatore dell’evento la facoltà di accordare o meno lo sconto del 15% ai soci Aiamc. Solo le iniziative patrocinate dall’AIAMC possono essere comunicate ai soci dell’Associazione.
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